A seguito di segnalazioni di problemi interpretativi, pervenute dagli Associati riguardo ad alcuni aspetti applicativi delle condizioni di copertura delle nostre polizze sanitarie, sono stati condotti approfondimenti con la Compagnia Assicurativa RBM ed il Provider Previmedical volti a chiarire le previsioni normative ed a pervenire a condivise interpretazioni delle previsioni medesime.
Si portano a conoscenza degli Assistiti le puntualizzazioni che ne sono derivate, in applicazione di un percorso di confronto e condivisione, che ha già portato alla pubblicazione di due news:
News del 9.9.2014: interpretazioni relative a nevi/neoformazioni cutanee,
malattie mentali, algie e sintomatologie;
News del 29.1.2015: interpretazioni relative a tollerabilità cure, astenia,
laserterapia, presidi ortopedici, (con ripresa del tema: malattie mentali).
Con riferimento ai temi in oggetto, precisiamo quanto segue:
Visite domiciliari: al di là dei casi espressamente previsti (es. post
grandi interventi), sono liquidate in tutti i casi in cui l’interessato è
impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio (elemento che deve essere
certificato dal medico curante o dalla struttura medica che lo aveva in cura)
e nel caso di visite specialistiche in età pediatrica (sino ai 14 anni di età
del bambino). Per quanto ovvio, ricordiamo che come di consueto la
specializzazione del medico che effettua la visita deve essere attinente alla
patologia in essere o sospetta.
Plantari: sono rimborsabili le spese sostenute per i plantari fatti su
misura in centri specializzati e dietro presentazione di certificato medico e
documentazione tecnica: non sono rimborsabili quelle per le calzature a
plantare.
Interventi ambulatoriali: laddove un intervento chirurgico ambulatoriale
(intervento di chirurgia senza ricovero) sia immediatamente preceduto da una
visita eseguita dal medesimo professionista che esegue l’intervento, tesa a
verificare le condizioni del paziente e l’esistenza delle condizioni di
procedibilità per l’intervento, questa fa parte dell’intervento ambulatoriale
stesso e non può essere liquidata autonomamente.
Parto cesareo su volere della madre: sotto il profilo liquidativo, il parto
cesareo per volere della madre, non conseguente a patologie della madre o del
nascituro che lo renderebbero necessario, è rimborsato applicando le meno
favorevoli condizioni del parto fisiologico.
Uni.C.A. – Il Direttore